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Lombardia, del. n. 411 – Servizi pubblici locali privi di rilevanza economica


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di affidare a un’azienda speciale consortile che gestisce, su delega dei comuni, i servizi socio- assistenziali, dei servizi di tutela e di sostegno psicopedagogico dei minori e dei disabili

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione n. 411/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 18 novembre, hanno dichiarato inammissibile il quesito posto in ragione della assoluta genericità della richiesta.

Come evidenziato dai magistrati contabili, la Corte Costituzionale, con la sentenza 272/2004, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 113-bis del Tuel (articolo che disciplinava i servizi pubblici locali privi di rilevanza economica, che potevano essere affidati esclusivamente ad: a) istituzioni; b) aziende speciali, anche consortili; c) società a capitale interamente pubblico).

Di conseguenza, l’intero tessuto normativo di detti servizi risulta attualmente disciplinato dalla sola legislazione regionale.

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Lombardia del. n. 411-15

 


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