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Lombardia, del. n. 410 – Fondo crediti di dubbia esigibilità e entrate tributarie


Un sindaco ha chiesto se, in sede di costituzione del fondo crediti di dubbia esigibilità, debba tenersi conto anche dei residui attivi inerenti le entrate tributarie per accertamenti ICI, la TOSAP, nonché le entrate derivanti dal servizio idrico.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione n. 410/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 18 novembre, hanno evidenziato che:

• le uniche eccezioni alla costituzione del fondo crediti di dubbia esigibilità riguardano i crediti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fideiussione e le entrate tributarie accertate per cassa. Non, invece, le entrate che, per vincolo legislativo o autonomamente imposto dall’ente, siano destinate a predeterminate spese;

• la TOSAP costituisce tributo di pertinenza del comune (titolare della potestà impositiva e competente per la riscossione) e non dell’Unione: pertanto, se il tributo è riscosso dall’Unione per conto dei singoli comun il fondo crediti di dubbia esigibilità dovrà essere costituito nei soli bilanci dei comuni, beneficiari finali, e non necessariamente in quello dell’Unione, così come nel caso in cui i singoli comuni fossero investiti della riscossione e, successivamente, tenuti a riversarlo nelle casse dell’Unione, atteso che per la stessa l’entrata costituirebbe un “trasferimento da altro ente pubblico”, come tale non soggetto a svalutazione.

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Lombardia del. n. 410-15

 


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