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Lombardia, del. n. 406 – Incarico di natura dirigenziale


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di procedere ad un’assunzione ai sensi dell’articolo 110 del Tuel, comma 1, nell’ambito della propria dotazione organica.

L’ente ha premesso di non avere sostenuto spese per lavoro flessibile nel periodo dal 2007 al 2009.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione n. 406/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 18 novembre, hanno ribadito i presupposto necessari per avviare legittimamente una procedura ex primo comma art. 110 Tuel, ovvero:

– adozione di un regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi che definisca la quota di detti “posti dirigenziali” attribuibile mediante contratti a tempo determinato;

– la quota degli incarichi dirigenziali a contratto in parola non può essere comunque in misura “superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità”;

– conferimento previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell’incarico.

Relativamente ai vincoli di spesa, ai contratti a tempo determinato ex art. 110, primo comma, Tuel si applicano:

• i generali vincoli di spesa in materia di personale fissati dall’articolo 1, commi 557 e ss., della legge 296/2006: divieto assunzionale se l’ente non ha adempiuto l’obbligo di ridurre la spesa di personale rispetto a quella sostenuta nell’anno precedente, ovvero non ha rispettato il patto di stabilità interno.

• solo se si tratta di incarico con qualifica dirigenziale: si applica il limite specifico di capacità assunzionale previsto dal medesimo primo comma dell’art. 110 (ovvero, l’assunzione non può essere comunque in misura “superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità”), mentre non si applica il vincolo di spesa previsto dall’articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010;

• se si tratta di incarico di responsabile dei servizi o degli uffici, con qualifica di alta specializzazione ma privo di quella dirigenziale: si applica il vincolo di spesa previsto dall’articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010 (lo stesso dicasi se si trattasse di un incarico ex secondo comma dell’art. 110 cit.).

Le problematiche inerenti la gestione del personale saranno approfondite nel seminario di studi “Riforma della P.A.: i decreti attuativi” in programma a Firenze l’11 dicembre p.v.

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Lombardia del. n. 406-15

 


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