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Lombardia, del. n. 396 – Accordo concluso a seguito di una procedura di negoziazione assistita


Un sindaco ha chiesto un parere in merito se l’accordo concluso a seguito di una procedura di negoziazione assistita costituisca titolo per riconoscere la legittimità di un debito fuori bilancio.

L’ente, responsabile in parte del danno subito da un cittadino a seguito dell’allagamento della propria abitazione in conseguenza del malfunzionamento dell’impianto fognario comunale, intenderebbe accettare una proposta di negoziazione assistita, più favorevole rispetto alla originaria richiesta risarcitoria.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione n. 396/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 18 novembre, hanno ribadito che l’accordo concluso a seguito di una procedura di negoziazione assistita, al pari di ogni altro accordo transattivo, non può essere ricondotto al concetto di sopravvenienza passiva e dunque alla nozione di debito fuori bilancio.

Di conseguenza, i relativi oneri nella misura in cui siano prevedibili e determinabili dal debitore, devono essere contabilizzati secondo le ordinarie procedure di spesa.

La procedura di negoziazione assistita da uno o più avvocati, introdotta dal d.l. 132/2014 si inserisce nel più ampio quadro dei mezzi di risoluzione alternativa delle controversie (c.d. alternative dispute resolution) ossia degli strumenti atti a consentire una composizione stragiudiziale delle liti con finalità deflattive del contenzioso giudiziario.

In determinate materie la procedibilità della domanda giudiziale è subordinata al previo esperimento della predetta procedura, consistente nell’invito rivolto all’altra parte di stipulare una convenzione di negoziazione assistita.

Quest’ultima consiste in un accordo con il quale le parti si impegnano a cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l’assistenza di avvocati.

La cooperazione concordata per effetto della predetta convenzione può pertanto portare alla conclusione di un accordo che compone la controversia fra le parti e a cui l’articolo 5, comma 1, del d.l. 132/2014 attribuisce l’efficacia di titolo esecutivo per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale.

Come confermato dalla dottrina processualcivilistica, tale accordo, in quanto rimesso alla disponibilità delle parti che consensualmente decidono di comporre e regolare i rispettivi interessi senza rimettersi alla decisione di un terzo, può essere ricondotto funzionalmente al contratto di transazione.

L’espletamento della procedura di negoziazione assistita, qualora abbia buon esito, consenta infatti al debitore di concordare e quindi di prevedere i tempi e i modi della prestazione dovuta allo stesso modo della transazione, rimanendone pertanto escluso quel carattere di sopravvenienza passiva che legittima il riconoscimento del debito fuori bilancio.

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Lombardia del. n. 396-15

 


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