Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Lombardia, del. n. 394 – Scioglimento anticipato convenzione per gestione associata


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di procedere, nelle more della scadenza del termine per la costituzione obbligatoria delle gestioni associate per i comuni con meno di 5.000 abitanti, allo scioglimento consensuale, anticipato, della convenzione per la gestione associata del servizio sociale, stante le rilevate criticità di carattere economico.

L’ente ha premesso che la convenzione, stipulata nel 2014, scadrà nel 2017.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione n. 394/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 18 novembre, hanno ricordato che i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti (ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane) sono tenuti ad associare, entro il 31 dicembre 2015, le funzioni fondamentali elencate nell’articolo 14, comma 27, del d.l. 78/2010.

Oltre ad imporne l’esercizio associato, la legge circoscrive la scelta dei comuni alle sole forme associative della Convenzione e dell’Unione dei comuni.

Il ricorso alla Convenzione è consentito solo previa dimostrazione del conseguimento di “significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione” dopo un periodo di durata almeno triennale.

In mancanza di tale riscontro, da verificare secondo le modalità definite dal Decreto del Ministero dell’Interno dell’11 settembre 2013, la Convenzione non potrà proseguire o essere rinnovata e l’unica forma associativa adottabile dai comuni convenzionati sarà quella dell’Unione.

Si deve registrare pertanto un maggior favore accordato dalla legge alla gestione associata delle funzioni fondamentali e mezzo di Unione di comuni, la cui stabilità organizzativa è ritenuta più funzionale allo scopo di assicurare efficienza e risparmi di spesa.

Pertanto, fino al 31 dicembre 2015, i comuni potranno sciogliere consensualmente la convenzione in essere prima della scadenza del termine triennale per addivenire, entro la medesima data, alla stipula di una nuova convenzione per la gestione del servizio associato, oppure optare direttamente per la gestione tramite Unione.

Dopo il 31 dicembre 2015 i comuni potranno sciogliere consensualmente la convenzione prima della scadenza del termine triennale solo se decidano per l’esercizio della funzione a mezzo dell’Unione di comuni.

Leggi la delberazione
CC Sez. controllo Lombardia del. n. 394-15

 


Richiedi informazioni