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Puglia, del. n. 212 – Partecipazione alle sedute delle commissioni consiliari


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 83 del Tuel recante disposizioni in materia di riduzione del costo degli apparati politici ed amministrativi, in particolare sull’assoggettamento al divieto di cumulo ivi previsto dei gettoni di presenza spettanti ai consiglieri per i lavori delle commissioni consiliari cui partecipano.

I magistrati contabili della Puglia, con la deliberazione 212/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 17 novembre, hanno ricordato che gli articoli 82 e 83 del Tuel contengono le regole generali inerenti il riconoscimento e la corresponsione della indennità collegata alla funzione svolta dagli amministratori.

L’articolo 83, comma 2, del Tuel, sotto la rubrica “divieto di cumulo”, dispone che gli amministratori locali “non percepiscono alcun compenso per la partecipazione ad organi o commissioni comunque denominate, se tale partecipazione è connessa all’esercizio delle proprie funzioni pubbliche”.

Tale norma ha lo scopo di precludere la corresponsione agli amministratori locali di indennità ulteriori rispetto a quella riferita alla carica principale, sempreché la partecipazione ad organi o commissioni sia riconducibile alla suddetta carica.

Il divieto ha portata generale e trova giustificazione nella circostanza che gli amministratori locali sono già remunerati con il riconoscimento dell’indennità di funzione.

Il precedente articolo 82, comma 2, sancisce testualmente: “I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni”.

Pertanto, è possibile corrispondere al consigliere il gettone di presenza solo per la partecipazione al consiglio ed alle commissioni che di tale organo costituiscono articolazioni ai sensi dell’art 6 e 7 Tuel (a siffatto diritto si applica il limite massimo mensile di un quarto dell’indennità massima del sindaco di cui al medesimo comma 2 ed il divieto di cumulo con l’indennità di funzione di cui al comma 7).

Tale possibilità è preclusa per la partecipazione ad organi e commissioni connesse all’esercizio di pubbliche funzioni, ossia di attività che il consigliere è chiamato a svolgere.

Secondo i magistrati contabili, il gettone di presenza da corrispondersi ai consiglieri comunali per la partecipazione alle sedute delle commissioni consiliari trova nell’articolo 82 Tuel il proprio fondamento, quanto all’an della corresponsione, ed i correlati limiti, con riferimento al quantum.

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Puglia del. n. 212-15

 


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