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Puglia, del. n. 211 – Rimborso spese di viaggio personale in convenzione


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità, per i comuni che si avvalgono di personale “in convenzione” con altri enti, di riconoscere a tale tipologia di dipendenti il rimborso spese derivante dall’incombenza degli spostamenti fra le sedi istituzionali ove si presta servizio.

I magistrati contabili della Puglia, con la deliberazione 211/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 17 novembre, hanno evidenziato che al dipendente di un ente locale che, in virtù di una convenzione stipulata ai sensi dell’articolo14 del CCNL 20 gennaio 2004, presta il proprio servizio anche presso un comune diverso, può essere riconosciuto un rimborso per i maggiori oneri derivanti dalle ulteriori e/o maggiori spese di viaggio conseguenti alla necessità di raggiungere più sedi di servizio.

I magistrati contabili hanno ritenuto applicabili estensivamente i medesimi principi specificamente previsti per i segretari comunali, contenuti nell’articolo 45, secondo comma, C.C.N.L. 16/5/2001, secondo cui “al segretario titolare di segreteria convenzionate per l’accesso alle diverse sedi, spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentabili”.

L’eventuale previsione del rimborso delle spese di viaggio, nonché la regolamentazione delle modalità, della tempistica e del quantum del riconoscimento devono essere disciplinati nell’ambito della convenzione medesima e, quindi, trovano la propria sedes materiae nell’accordo negoziale intercorrente tra gli enti locali interessati.

Tuttavia, il riconoscimento del rimborso delle spese di viaggio convenzionalmente concordate dovrà necessariamente tenere conto delle finalità di contenimento della spesa e degli oneri che in concreto si sarebbero sostenuti per le sole spese di trasporto in ipotesi di utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto (Corte dei conti, sez. Piemonte, del. n. 118/2013).

Si segnala che la questione relativa al rimborso delle spese di viaggio sostenute dal Segretario comunale per il raggiungimento delle sedi convenzionate, con specifico riferimento ai profili di responsabilità erariale, è stata recentemente oggetto di approfondimenti da parte della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Emilia-Romagna, con la sentenza n. 103/2015.

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Puglia del. n. 211-15

 

 


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