Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Puglia, del. n. 210 – Promozione turistica con fondi provenienti dall’imposta di soggiorno


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di utilizzare le risorse derivanti dall’imposta di soggiorno per finanziare spese di pubblicità finalizzata alla promozione turistica della città.

Trattandosi di spesa finanziata con entrata a destinazione vincolata l’ente ha chiesto inoltre se, in tal caso, sia possibile derogare ai limiti di spesa per la pubblicità previsti dall’articolo 6, comma 8, del d.l. 78/2010.

I magistrati contabili della Puglia, con la deliberazione 210/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 17 novembre, hanno ribadito che il d.lgs. 23/2011 impone per l’imposta di soggiorno uno specifico vincolo di destinazione rappresentato dal finanziamento di interventi in materia di turismo e, quindi, che “la destinazione del gettito dell’imposta di soggiorno può essere rivolta ad ogni intervento inerente i servizi turistici”, ivi compresi “la promozione della ricettività locale o di sportelli per il turismo”.

Mentre il vincolo di destinazione dell’entrata per imposta di soggiorno è limitato agli interventi comunali in materia di turismo ed agli interventi volti alla manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, i vincoli di contenimento della spesa dettati dall’articolo 6, comma 8, del d.l. 78/2010 presentano un ambito ben più ampio e ricomprendono ogni spesa inerente relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza.

Nel novero di tali spese devono necessariamente ricomprendersi anche le eventuali spese aventi finalità di turismo o di valorizzazione dei beni culturali ed ambientali se realizzate mediante il ricorso alle su menzionate relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, anche se finanziate con fondi provenienti dall’imposta di soggiorno.

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Puglia del. n. 210-15

 


Richiedi informazioni