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Il termine per riassumere il giudizio sospeso decorre dal momento della conoscenza “legale” della cessazione della causa di sospensione avuta dalla parte interessata alla riassunzione


La questione affrontata dalla sezione di appello con la pronuncia all’esame dirime una questione di diritto non priva di rilevanti effetti sul piano pratico in tema di impugnazioni e di individuazione del momento del passaggio in giudicato di una pronuncia.

Essa attiene, nello specifico, ai termini applicabili per la riassunzione di un giudizio, sospeso sino al passaggio in giudicato di altra pronuncia di appello emessa dal giudice contabile ed al dies a quo di decorrenza di detto termine.

Premesso che per i giudizi pendenti davanti alla Corte dei conti e sospesi ex art. 295 c.p.c. si applica la normativa speciale per i ricorsi in Cassazione (atteso che avverso le sentenze d’appello contabili è l’unico motivo di gravame previsto), il giudice d’appello propone due diverse traiettorie argomentative per identificare il termine applicabile e la sua esatta decorrenza.

Da un lato, ai sensi dell’art. 71 del R.D. n. 1214 del 1934, “le decisioni della Corte dei conti possono essere impugnate davanti la Corte di Cassazione, tanto dalle parti, quanto dal Pubblico Ministero, con ricorso per annullamento per motivi di incompetenza o eccesso di potere ai sensi della legge 31 marzo 1877, n. 3761, nel termine di novanta giorni dalla notificazione della decisione impugnata” ed, ai sensi dell’art. 90 del R.D. 1038 del 1933, “il termine per impugnare le decisioni della Corte dei conti decorre per le parti, dalla data di notificazione della decisione impugnata, per il Pubblico Ministero, dalla data di pubblicazione della decisione medesima”. Dal combinato disposto dei suddetti articoli deriva che decorsi 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza (che per il PM iniziano proprio da questa data mentre per la parte privata vale la data della notificazione), la stessa passa in giudicato e, quindi, il termine di tre mesi, previsti perentoriamente dall’art. 297 c.p.c. per riassumere la causa presso il giudice che l’ha sospesa, cominciano a decorrere dal 91° giorno dalla pubblicazione. Pertanto, spirato il termine indicato per proporre ricorso in Cassazione (unico rimedio ammesso dall’ordinamento per impugnare le sentenze delle Sezioni d’appello della Corte dei conti), deve ritenersi che la sentenza sia passata in giudicato e, pertanto, da tale data decorre il termine perentorio per la riassunzione.

D’altronde deve esser rammentato che, secondo la pronuncia della Corte costituzionale 4 marzo 1970, n. 34, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del primo comma dell’art. 297 c.p.c. nella parte in cui disponeva la decorrenza del termine utile per la richiesta di fissazione della nuova udienza dalla cessazione della causa di sospensione anziché dalla conoscenza che ne abbiano le parti del processo sospeso, la Suprema Corte di Cassazione (nn. 7865/1995, 2219/1995 e 9918/1998) ha statuito che per conoscenza debba intendersi quella legale, cioè effettuata tramite notificazione, comunicazione o dichiarazione alla parte estranea alla causa pregiudiziale. Atteso che le sezioni giurisdizionali trasmettono copia delle decisioni rese alla Procura Generale con ciò rendendola edotta, a tutti gli effetti, dell’avvenuto deposito, la pronuncia conclude nel senso di ritenere non rilevanti, ai fini del decorso dei termini, gli eventuali ed ulteriori interna corporis attraverso i quali le Procure Regionali vengono informate (dalla Procura Generale) o le comunicazioni da cui le stesse abbiano avuto successiva conoscenza dell’avvenuto deposito della sentenza, dovendosi dunque avere riguardo alla data di legale conoscenza già acquisita (Sez. Giur. Molise 5 marzo 2002, n. 48 e la Sez. Giur. Veneto, 15 febbraio 2007, n. 104).

 


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