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Gare: incameramento della cauzione se il concorrente si rifiuta di giustificare l’offerta


E’ legittima l’esclusione dalla gara e l’incameramento della cauzione provvisoria nel caso in cui il concorrente si rifiuti di produrre le giustificazioni scritte richieste dalla stazione appaltante per la verifica delle eventuale “non anomalia” dell’offerta presentata.

Questo il principio espresso dal Tar Puglia, Bari, con la sentenza n. 1499 del 13 novembre 2015.

Nel caso di specie, all’esito della seduta pubblica di gara, rilevata l’anomalia dell’offerta di una concorrente, in quanto ritenuta anormalmente bassa, il Presidente di Seggio aveva chiesto giustificazioni scritte ex articolo 88 del d.lgs. 163/2006.

Successivamente l’amministrazione, ritenendo i chiarimenti parzialmente esaustivi, aveva richiesto ulteriori precisazioni.

Nel corso della riunione convocata ex articolo 88, comma 4, del d.lgs. 163/2006, l’impresa aveva dichiarato a verbale “di non voler produrre ulteriori elementi, ritenendo esaustive le giustificazioni a suo tempo prodotte”.

La stazione appaltante, quindi, aveva escluso la ditta e disposto l’incameramento della cauzione provvisoria.

I giudici amministrativi hanno evidenziato che nelle gare pubbliche l’incameramento della cauzione deve essere disposto in tutti i casi in cui la sottoscrizione del contratto sia imputabile al concorrente, indipendentemente dalla sua qualifica di “affidatario” dell’appalto, per comportamento non conforme a correttezza e buona fede.

In particolare, il procedimento di verifica delle offerte deve essere improntato alla massima collaborazione tra stazione appaltante e offerente.

Del resto, ulteriori richieste di dati e/o elementi per completare il giudizio sulla potenziale anomalia dell’offerta è ammessa dallo stesso articolo 88 del codice dei contratti, secondo cui la stazione appaltante, ove non ritenga le giustificazioni sufficienti ad escludere l’incongruità dell’offerta, “richiede per iscritto all’offerente le precisazioni ritenute pertinenti”.

Ne consegue che il comportamento delle imprese partecipanti ad una gara d’appalto deve essere improntato alla massima collaborazione, correttezza e disponibilità.

Con la conseguenza che l’atteggiamento di contestazione non collaborativa non può che condurre all’esclusione dal proseguo dalle operazioni di gara e all’incameramento della cauzione.

 


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