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Stabilità 2016: torna il tetto al fondo incentivante e vincoli al turn over molto rigidi


Gli enti locali dal 2016 saranno nuovamente assoggettati a stringenti vincoli al turn over e ai fondi per la produttività e incentivazione del personale, compreso quello con qualifica dirigenziale.

Dal 2016 tutti gli enti locali saranno assoggettati agli stessi vincoli assunzionali, essendo tutti vincolati al rispetto dei nuovi saldi ed essendo venuta meno la distinzione enti assoggettati, e non, al patto di stabilità.

Pertanto, tutti gli enti locali:

  • con popolazione inferiore a 1000 abitanti;
  • con popolazione superiore a 1000 abitanti;
  • le unioni di comuni;
  • i comuni istituiti a seguito di fusione, che avevano la possibilità a fronte di un rapporto tra spesa di personale e quella di parte corrente inferiore al 30%, di assumere nei primi cinque anni dalla fusione rispettando solo il limite della somma delle spese di personale sostenute dai singoli enti nell’anno precedente, senza alcun altro vincolo per le assunzioni a tempo indeterminato e determinato (comma 450 legge 190/2014), dovranno, in attesa dell’entrata in vigore dei decreti attuativi della riforma della dirigenza pubblica e del lavoro pubblico (previsti dagli artt. 11 e 17 della legge 124/2015) e in attuazione delle norma per il riassorbimento del personale soprannumerario delle province (commi 422, 423, 424 e 425 legge 190/2014):
  • provvedere alla ricognizione delle proprie dotazioni organiche dirigenziali, nonché al riordino delle competenze degli uffici dirigenziali, eliminando eventuali duplicazioni;
  • rispettare il limite del 25% della spesa sostenuta per il personale cessato nell’anno precedente per procedere a nuove assunzioni per il personale non dirigente nel triennio 2016-2018.

Vengono riviste, infatti, in diminuzione per tutti gli enti locali, le percentuali del turn over, che solo un anno fa erano state ampliate all’80% per il biennio 2016-2017 e al 100% per il 2018.

Inoltre, sembrerebbe venir meno la possibilità di cumulare le quote del turn over non utilizzare nel triennio antecedente. Il legislatore infatti della legge di stabilità 2016 richiama soltanto le cessazioni intervenute nell’anno precedente.

Dal 2016 i comuni potranno assumere nel limite del 25% e avranno “perso” eventuali resti 2013-2014.

Le nuove disposizioni consentono il superamento di tali limiti di spesa, ma solo per consentire ricollocamento del personale provinciale destinato a funzioni non fondamentali.

Le nuove disposizioni consentono comunque agli enti:

  • di conferire incarichi dirigenziali senza alcun vincolo di esclusività anche al dirigente dell’avvocatura civica e della polizia municipale, allo scopo di garantire maggior flessibilità della figura dirigenziale, nonché il corretto funzionamento degli uffici,;
  • di non applicare l’obbligo della rotazione degli incarichi dirigenziali, previsoi dalla legge anticorruzione, laddove la dimensione dell’Ente risulti incompatibile con la rotazione di tali incarichi.

Inoltre, dal 2016 l’ammontare complessivo dei fondi incentivanti (anche dirigenziali) non potrà superare quello del 2015 e dovrà essere automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

Si tornerà quindi alla situazione ante 31 dicembre 2014.

Unica nota positiva è che gli enti, che dovranno recuperare somme sui fondi degli anni successivi (ex comma 1, art. 4 d.l. 16/2014), potranno compensarle, non solo utilizzando i risparmi effettivamente ottenuti dalle misure di razionalizzazione organizzativa adottate, ma anche considerando le somme decurtate a fronte di minori dipendenti in servizio.

 


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