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Sicilia, del. n. 306 – Vincoli spesa di personale


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione del comma 557-quater dell’articolo 1 della legge 296/2006, in particolare sulla possibilità di approvare una programmazione del fabbisogno di personale che, assicurando per ciascuno degli anni oggetto di pianificazione il rispetto del nuovo parametro “fisso”, costituito dal valore medio del triennio 2011/2013, contempli (nel rispetto delle percentuali di turn over previste dalla legge) nel secondo e/o nel terzo anno una fluttuazione in aumento della spesa di personale rispetto a quella preventivata per il primo anno del programma.

I magistrati contabili della Sicilia, con la deliberazione 306/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 13 novembre, hanno ricostruito il quadro normativo attuale evidenziando che:

• per gli anni 2015 e 2016, le Regioni e gli enti locali devono destinare le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all’immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità (art. 1, comma 424, della Legge 190/2014);

• a decorrere dal 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; inoltre, è consentito l’utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente (comma 5 dell’art. 3 del d.l. 90/2014);

• ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti locali, nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, devono contenere le spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente (comma 557 quater dell’art. 1 della legge n. 296/2006 ).

Come evidenziato dai magistrati contabili, la possibilità della fluttuazione della spesa del personale nel corso degli anni, pur nel rispetto del valore medio del triennio 2011-2013, non può essere affermata in maniera aprioristica ma deve tener conto delle specifiche previsioni normative, sopra riportate, e delle oggettive condizioni strutturali e finanziarie dell’ente.

L’ente, inoltre, dovrà tenere presente che allo stato il processo di riforma delle province nella Regione siciliana non si è ancora completato, sicché la programmazione dovrà comunque assicurare in via prudenziale l’eventuale assorbimento del personale eccedentario delle soppresse province regionali.

Infine, nonostante l’articolo 76, comma 7, del d.l. 112/2008 sia stato abrogato, le amministrazioni sono tenute a ridurre l’incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti in maniera dinamica e progressiva, cioè di anno in anno.

Si segnala il ns. seminari di studi “Riforma della P.A.: i decreti attuativi” in programma a Firenze l’11 dicembre 2015.

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Sicilia del. n. 306-15

 


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