Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Congedo parentale a ore: cumulabilità con altri riposi o permessi


L’Inps con il Messaggio n. 6704 del 3 novembre 2015 ha fornito ulteriori precisazioni in ordine al congedo parentale in modalità oraria previsto dal comma 1 ter dell’articolo 32 del d.lgs. 151/2001 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità”, con riferimento alla cumulabilità o meno di tale tutela con altri permessi o riposi disciplinati dal T.U.

Tale incumulabilità risponde all’esigenza di conciliare al meglio i tempi di vita e di lavoro utilizzando il congedo in modalità oraria essenzialmente nei casi in cui il lavoratore intenda assicurare, nella medesima giornata, una (parziale) prestazione lavorativa.

Ciò posto, l’Istituto, ad integrazione della precedente circolare 152/2015 ha fornito ulteriori chiarimenti circa la corretta applicazione di tale congedo.

In particolare, il genitore lavoratore dipendente che si astiene dal lavoro per congedo parentale ad ore (ex art. 32 T.U.) non può usufruire nella medesima giornata né di congedo parentale ad ore per altro figlio, né dei riposi orari per allattamento (ex artt. 39 e 40 del T.U.) anche se richiesti per bambini differenti.

Allo stesso modo il congedo parentale ex articolo 32 T.U. fruito in modalità oraria, non è cumulabile con i riposi orari giornalieri di cui al combinato disposto degli articoli 33, comma 2, e 42 comma 1 del T.U., previsti per i figli disabili gravi in alternativa al prolungamento del congedo parentale (articolo 33 comma 1 T.U., anche se richiesti per bambini differenti).

Risulta invece compatibile la fruizione del congedo parentale su base oraria con permessi o riposi disciplinati da disposizioni normative diverse dal d.lgs. 151/2001, quali ad esempio i permessi di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge 104/1992, (permessi per l’assistenza ai familiari, anche se minori, e permessi a beneficio di se stesso) quando fruiti in modalità oraria.

In base all’articolo 32, comma 1 ter, le ipotesi di incumulabilità sopra dettagliate trovano applicazione nei casi di mancata regolamentazione, da parte della contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, delle modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria.

Pertanto, la contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, nel definire le modalità di fruizione del congedo parentale, può prevedere tra l’altro anche criteri di cumulabilità differenti.

Si segnala il ns. seminario “Riforma della P.A.: i decreti attuativi” in programma a Firenze l’11 dicembre 2015.

 

 


Richiedi informazioni