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Appalti: è necessario comunicare l’esito della gara


La pubblicazione dell’aggiudicazione sul sito internet istituzionale della stazione appaltante non è tale da essere considerata come reale ed effettiva conoscenza dell’aggiudicazione definitiva da parte dei concorrenti.

Questo il principio espresso dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 5121 del 10 novembre 2015.

Nel caso di specie la stazione appaltante, dopo aver provveduto all’aggiudicazione di una procedura di gara, aveva omesso la comunicazione formale del provvedimento di aggiudicazione definitiva così come previsto ex articolo 79 del d.lgs. 163/2006, pubblicando l’esito della gara sul sito istituzionale.

L’articolo 79 del codice dei contratti pubblici, riguardante gli obblighi informativi che gravano sulle stazioni appaltanti in ordine all’esito dei procedimenti di aggiudicazione degli appalti, impone di comunicare, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni, l’avvenuta aggiudicazione definitiva.

Tale comunicazione è di centrale importanza sotto svariati profili, in quanto la piena ed effettiva conoscenza del provvedimento segna l’inizio della decorrenza di due termini: il termine c.d. “dilatorio” di 35 giorni entro cui non si può procedere alla stipula del contratto e il termine di 30 giorni per l’impugnazione dell’aggiudicazione definitiva.

A tal fine, è irrilevante la pubblicazione dell’aggiudicazione sul sito internet istituzionale, non essendo previsto e disciplinato un onere di consultazione del sito a carico dei concorrenti.

 


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