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Appalti: disponibilità di particolari attrezzature tecniche in leasing


Nelle gare pubbliche il leasing è strumento idoneo a garantire il possesso dei requisiti tecnici prescritti dalla lex specialis.

Questo il principio espresso dal Tar Sicilia, Palermo, con la sentenza n. 2854 del 5 novembre 2015.

Nel caso di specie la stazione appaltante aveva previsto l’attribuzione di un punteggio di merito nel caso di dimostrazione, da parte del concorrente, di “titolo di proprietà o impegno esclusivo” circa la disponibilità di un macchinario.

La ditta seconda classificata aveva contestato il riconoscimento di tale punteggio preferenziale all’aggiudicataria, trattandosi di bene posseduto dall’impresa ausiliaria a titolo di leasing.

I giudici amministrativi hanno confermato il prevalente orientamento giurisprudenziale secondo cui le risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria non possono essere limitate solo ai fini della dimostrazione dei criteri di qualificazione previsti dalla lex speciali ma possano costituire anche titoli di merito (C.G.A., sentenza n. 569/2014).

Le risorse, i beni e le capacità dell’impresa ausiliaria contemplati nel contratto di avvalimento entrano a far parte organica della complessiva offerta presentata dalla concorrente e, dunque, è illogica e contraria alla mens legis dell’istituto (teso ad ampliare le opportunità di partecipazione alle gare pubbliche) una considerazione per così dire dimidiata della loro rilevanza, arbitrariamente circoscritta alla verifica dei soli criteri di qualificazione e non estesa pure all’apprezzamento degli eventuali elementi preferenziali che gli stessi arrechino all’offerta dell’ausiliata.

Come evidenziato dai giudici amministrativi, inoltre, il contratto di leasing si configura come un’operazione trilaterale nell’ambito della quale un soggetto (utilizzatore o “lessee”) chiede ad una società di leasing (concedente o “lessor”) di acquistare presso un fornitore la proprietà di un dato bene, al fine di concederlo in godimento allo stesso utilizzatore dietro versamento di un corrispettivo periodico.

Il diritto dell’utilizzatore al godimento del bene è, dunque, nei confronti delle controparti negoziali (in primis del concedente), pieno ed esclusivo, funzionalmente analogo a quello dell’affittuario o del locatario (tanto che in dottrina il leasing è solitamente indicato come “locazione finanziaria”), da cui sostanzialmente si differenzia per l’inclusione, nel computo della misura del compenso periodico, non solo del canone per l’utilizzo del bene ma anche del corrispettivo per il finanziamento (vero fulcro causale dell’operazione).

In altri termini, il contratto di leasing fornisce ampia garanzia della piena ed esclusiva giuridica disponibilità dei beni da parte dell’utilizzatore.

 


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