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Danno erariale per incarichi professionali non autorizzati


Il dipendente pubblico che indebitamente abbia percepito compensi per attività esterna non autorizzata risponde di responsabilità erariale per la semplice omissione del versamento in favore dell’amministrazione di appartenenza delle relative somme.

Questo il principio ribadito dalla Corte dei Conti, sez. giur. Lombardia, nella sentenza 177 depositata il 14 ottobre 2015.

Il carattere di esclusività che connota il rapporto di lavoro a favore delle pubbliche amministrazioni impone al dipendente pubblico di ottenere una previa autorizzazione per lo svolgimento di attività esterne, ex articolo 53, comma 7, del d.lgs. 165/2001.

L’inosservanza di tale obbligo è sanzionato con la sostanziale disutilità dei proventi della prestazione non autorizzata, integrata dall’obbligo di destinazione dei medesimi compensi all’amministrazione di appartenenza e ciò a prescindere dalla dimostrazione di effettivi nocumenti arrecati all’interesse patrimoniale della p.a.

Leggi la sentenza
CC Sez. giurisd. Lombardia del. n. 177-15

 


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