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Concessioni: legittima l’individuazione mediante sorteggio delle ditte da invitare


E’ legittima la scelta della stazione appaltante di procedere a mezzo di sorteggio all’individuazione delle cinque ditte da invitare alla procedura informale per l’affidamento di una concessione di servizi.

Questo il principio espresso dal Tar Sicilia, Catania, con la sentenza n. 2544 del 4 novembre 2015.

Nel caso di specie la stazione appaltante aveva pubblicato un avviso al fine di acquisire, dagli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione, manifestazioni d’interesse ad essere invitati alla partecipazione a una procedura informale di cui all’articolo 30 del d.lgs. 163/2006.

Nell’avviso era stato espressamente previsto il criterio selettivo del sorteggio al fine dell’individuazione delle cinque imprese da invitare alla successiva gara a trattativa privata.

Tale modus operandi è stato ritenuto legittimo dai giudici amministrativi.

Le concessioni di servizi, ex articolo 30 del d.lgs. 163/2006, sono sottratte alla puntuale disciplina del diritto comunitario e del codice dei contratti pubblici.

La scelta del concessionario, tuttavia, deve avvenire nel rispetto dei principi desumibili dal Trattato e dei principi generali relativi ai contratti pubblici (e, in particolare, dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità) ed impone una minima forma concorrenziale costituita da una gara informale cui devono essere invitati almeno cinque concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all’oggetto della concessione.

La procedura si caratterizza, inoltre, per una maggiore speditezza e semplificazione procedimentale e il grado di pubblicità della selezione deve necessariamente essere commisurato all’entità della concessione in relazione alla sua rilevanza economica.

In particolare, la scelta dell’ente di sorteggiare in seduta pubblica le cinque imprese da invitare alla gara tra quelle che avevano manifestato il loro interesse alla partecipazione costituisce un criterio che, in termini assoluti, garantisce il rispetto del principio di imparzialità.

 


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