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Lombardia, del. n. 384 – Ripristino degli uffici del Giudice di Pace soppressi


Un sindaco ha chiesto un parere in merito all’individuazione delle risorse da destinare al ripristino dell’ufficio del Giudice di pace.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 384/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 5 novembre, hanno evidenziato che la disposizione di cui all’articolo 2, comma 1-bis, del d.l. 192/2014 è chiara nel prevedere che i Comuni, interessati al ripristino degli uffici del giudice di pace soppressi, debbano «farsi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio della giustizia nelle relative sedi, ivi compreso il fabbisogno di personale amministrativo che sarà messo a disposizione dagli enti medesimi».

E’ evidente, come precisa la parte finale della disposizione in esame, che a tale esigenza l’ente non possa che fare fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In altre parole il Legislatore ha semplicemente consentito ai comuni di farsi carico del citato servizio, ma nel rispetto dei limiti generali di finanza pubblica.

Resta al singolo ente, nell’ambito della propria autonomia, individuare in concreto quali risorse – tra quelle disponibili o che possono essere rese disponibili alla luce dell’attuale quadro normativo – destinare a tale fine.

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Lombardia del. n. 384-15

 


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