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Lombardia, del. n. 379 – Fondo per la contrattazione integrativa del personale dipendente


Un sindaco ha chiesto un parere in merito al regime vincolistico alle relative modalità di calcolo del trattamento economico accessorio al personale dipendente.

In particolare l’ente ha chiesto sia possibile recuperare le maggiori decurtazioni impropriamente apportate al fondo per le risorse decentrate dal 2011 al 2014, inserendone l’ammontare nella costituzione del fondo dell’anno 2015.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 379/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 5 novembre, hanno evidenziato che il comma 456 della legge 147/2013 ha esteso al 31 dicembre 2014 l’obbligo di non superare il montante delle risorse destinate nel 2010 al trattamento accessorio del personale dipendente, nonché di decurtarle in misura proporzionale alle cessazioni di personale medio tempore intervenute (sull’interpretazione della norma, come vigente dal 2010 al 2014, può farsi rinvio, in generale, alla Circolare MEF n. 12/2011, nonché alle deliberazioni della Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo n. 51/2011 e Sezione delle Autonomie n. 26/2014).

Contestualmente, sempre il comma 456 della legge 147/2013 ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2015, una nuova disciplina dei limiti al trattamento accessorio del personale dipendente.

Ha fatto venir meno il tetto riferito all’anno 2010 e l’obbligo di decurtazione proporzionale alle cessazioni del personale dal servizio, ma ha prescritto che il fondo per le risorse decentrate, una volta costituito, debba incorporare una decurtazione pari alla somma di tutte le riduzioni operate su detto fondo per gli anni 2001-2014.

In altri termini, il legislatore, pur eliminando il vincolo costruito in termini di tetto (l’anno 2010) e quello di decurtazione proporzionale alle cessazioni dal servizio, ha imposto il consolidamento delle riduzioni già operate nell’arco temporale (2011-2014) di vigenza della prima parte dell’articolo 9, comma 2-bis, del d.l. 78/2010.

Pertanto, dal 2015, il fondo per il trattamento accessorio del personale dipendente va determinato applicando i criteri ed i parametri di calcolo previsti dal CCNL di comparto.

Al risultato ottenuto va apportata una riduzione pari alle decurtazioni operate nel quadriennio 2011-2014, in sostanza quelle risultanti dal prospetto di costituzione del fondo per l’esercizio 2014.

Non è dunque possibile per l’ente inserire nel fondo dell’anno 2015 le maggiori riduzioni operate (eccedendo nell’applicazione del dettato legislativo) negli anni 2011-2014.

Le problematiche inerenti la gestione del personale saranno approfondite nel seminario di studi “Riforma della P.A.: i decreti attuativi” in programma a Firenze l’11 dicembre p.v.

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Lombardia del. n. 379-15

 


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