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Umbria, del. n. 123 – Transazione con la società partecipata


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla riconducibilità della transazione all’alveo delle fattispecie di riconoscimento di debito fuori bilancio disciplinate dall’articolo 194 del Tuel.

L’ente ha premesso di vantare un credito verso una società partecipata, in dipendenza del servizio pubblico dalla stessa svolto, e che l’amministrazione intenderebbe procedere con una transazione, riconoscendo una parte del credito vantato, al fine di risolvere in via bonaria il possibile contenzioso.

I magistrati contabili dell’Umbria, con la deliberazione 123/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 3 novembre, hanno ribadito che la fattispecie degli accordi transattivi non può essere ricondotta al concetto di debito fuori bilancio.

Gli accordi transattivi presuppongono, infatti, la decisione dell’ente di pervenire ad un accordo con la controparte, per cui è possibile prevedere, da parte del comune, tanto il sorgere dell’obbligazione quanto i tempi per l’adempimento.

Ne discende che l’Amministrazione in tali casi si trova nelle condizioni (ed ha l’obbligo) di attivare le normali procedure contabili di spesa (stanziamento, impegno, liquidazione e pagamento) previste dall’articolo 191 del Tuel e di rapportare ad esse l’assunzione delle obbligazioni derivanti dagli accordi transattivi.

Come evidenziato dai magistrati contabili, la materia delle transazioni è riconducibile di regola alla competenza dirigenziale, potendo la stessa rientrare nell’ambito di attribuzione della Giunta o del Consiglio solo in situazioni particolari e cioè qualora la transazione involga atti di disposizione che implicano valutazioni esulanti dalla mera gestione (Sezione Liguria, del. 5/2014).

Nel caso di specie non può essere messa in dubbio la competenza a provvedere in capo al Consiglio comunale, trattandosi di una ipotesi di transazione in relazione alla quale l’Ente intende finanziare la presumibile spesa “in modo rateizzato, mediante imputazione delle singole rate annuali nei bilanci di previsione dei prossimi dieci anni”.

Come evidenziato da i magistrati contabili, gli Enti pubblici possono di norma transigere le controversie delle quali siano parte ex art 1965 c.c., a condizione che:

• la scelta discrezionale di addivenire alla transazione risponda a criteri di razionalità, congruità e prudente apprezzamento, ai quali deve ispirarsi l’azione amministrativa. Uno degli elementi che l’Ente deve considerare è sicuramente la convenienza economica della transazione in relazione all’incertezza del giudizio, intesa quest’ultima in senso relativo, da valutarsi in relazione alla natura delle pretese, alla chiarezza della situazione normativa e ad eventuali orientamenti giurisprudenziali;

• esista una controversia giuridica (e non un semplice conflitto economico), che sussiste o può sorgere quando si contrappongono pretese confliggenti di cui non sia possibile a priori stabilire quale sia giuridicamente fondata. Di conseguenza il contrasto tra l’affermazione di due posizioni giuridiche è la base della transazione in quanto serve per individuare le reciproche concessioni, elemento collegato alla contrapposizione delle pretese che ciascuna parte ha in relazione all’oggetto della controversia. Si tratta di un elemento che caratterizza la transazione rispetto ad altri modi di definizione della lite;

• la transazione abbia ad oggetto diritti disponibili (art 1966, co 2 c.c.) e cioè, secondo la prevalente dottrina e giurisprudenza, quando le parti hanno il potere di estinguere il diritto in forma negoziale. E’ nulla, infatti, la transazione nel caso in cui i diritti che formano oggetto della lite siano sottratti alla disponibilità delle parti per loro natura o per espressa disposizione di legge;

• sussista un rapporto che, oltre a presentare, almeno nell’opinione delle parti, carattere di incertezza, è contrassegnato dalla reciprocità delle concessioni. Oggetto della transazione, quindi, non è il rapporto o la situazione giuridica cui si riferisce la discorde valutazione delle parti, ma la lite cui questa ha dato luogo o possa dar luogo e che le parti stesse intendono eliminare mediante reciproche concessioni.

• quanto ai termini (soggetto e oggetto) del contratto di transazione: i soggetti devono essere dotati non solo di capacità giuridica ma devono avere anche la legittimazione intesa come potere di agire in ordine ai rapporti sui quali incide la transazione. Per gli Enti territoriali non è previsto un particolare iter procedimentale per gli atti di transazione, ma, ove il medesimo sia dotato di una propria avvocatura, sarebbe opportuno che questa fosse investita della questione in analogia a quanto prevede per le Amministrazioni dello Stato l’art. 14 del R.D. n. 2440/1923 (legge di contabilità generale).

Si segnala il seminario di studi “Organismi partecipati: l’attuazione del piano di razionalizzazione” in programma a Firenze il 20 novembre p.v.

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Umbria del. n. 123-15

 


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