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Umbria, del. n. 122 – Riaccertamento straordinario dei residui


Un sindaco ha chiesto se il termine dei 45 giorni entro il quale il Consiglio comunale deve definire le modalità di recupero del maggiore disavanzo in attuazione dell’articolo 3, comma 7 del d.lgs. 118/2011, decorre dalla data di adozione della delibera di Giunta concernente il riaccertamento straordinario ovvero dalla data del 30 aprile, termine entro cui il Consiglio comunale è tenuto, ex lege, ad approvare il rendiconto.

I magistrati contabili dell’Umbria, con la deliberazione 122/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 3 novembre, hanno chiarito che il dies a quo per l’approvazione della delibera consiliare deve essere individuato nella data di effettiva adozione della delibera di Giunta di riaccertamento straordinario dei residui, sebbene successiva al 30 aprile 2015, termine entro il quale deve essere approvato, contestualmente, il rendiconto dell’esercizio 2014, ai sensi dell’articolo 3, comma 7 del d.lgs. 118/2011.

In merito al secondo quesito, relativo alla possibilità di utilizzare, al fine di ripianare il disavanzo risultante dal riaccertamento straordinario dei residui, il risparmio annuale realizzato a seguito della rinegoziazione di mutui con conseguente minore quota capitale sui mutui in ammortamento che l’ente ha realizzato a decorrere dall’esercizio 2014, i magistrati contabili hanno evidenziato che la Cassa depositi e prestiti, con la circolare n. 1281 del 7.11.2014, ha stabilito condizioni, termini e modalità per la rinegoziazione dei finanziamenti concessi a Province e Comuni, attualmente in ammortamento a tasso d’interesse fisso.

In particolare, la circolare ha stabilito che “in base ai principi recati dall’articolo 119 della Costituzione, le economie derivanti dal minore esborso annuale in linea capitale, conseguente alla rinegoziazione del debito, sono destinate dagli enti locali alla copertura di spese di investimento o alla riduzione del debito in essere.”.

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Umbria del. n. 122-15

 


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