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Rimborso tassa di iscrizione professionisti PA: i chiarimenti della Ragioneria Generale


La Ragioneria Generale dello Stato, con nota Prot. 79309 del 19/10/2015 in risposta ad un Ente, ha fornito chiarimenti in merito all’eventuale rimborso all’avvocato-dipendente comunale della tassa annuale di iscrizione all’elenco speciale annesso all’albo degli avvocati e all’eventuale estensione anche ad altre categorie di dipendenti iscritti ai relativi albi professionali.

La tematica è tornata al centro dell’attenzione soprattutto a seguito della recente sentenza della Corte di cassazione 7776/2015 che, in difformità da diverse pronunce emesse in sede di controllo da varie sezioni della Corte dei Conti, ha affermato che il pagamento della predetta tassa deve gravare, in via normale, sull’Ente datore di lavoro.

A tal proposito, secondo la Ragioneria assumono rilievo decisivo, in merito al riconoscimento del rimborso della predetta tassa, la contemporanea presenza di due condizioni:

1) il carattere obbligatorio dell’iscrizione nell’elenco speciale annesso all’albo ai fini dell’espletamento dell’attività del professionista;

2) il carattere esclusivo dell’esercizio dell’attività professionale in regime di subordinazione, in cui l’Ente pubblico è l’unico soggetto beneficiario dei risultati di detta attività.

Laddove sussistano entrambe le predette condizioni i costi della tassa di iscrizione all’albo professionale possano gravare sull’Ente pubblico, che sarà tenuto a computarli tra le spese di personale.

In concreto, con riferimento all’avvocato delle PA l’iscrizione all’elenco speciale annesso all’albo degli avvocati è requisito funzionale e necessario per poter assumere la difesa in giudizio dell’Ente sulla sussistenza della seconda condizione sopra illustrata non sussiste alcun dubbio già facendo riferimento alla legge sull’ordinamento professionale (R.d.l. 1578/1933).

Per quanto riguarda altre categorie di dipendenti (come ad es. ingegneri, architetti, geometri, assistenti sociali), tenuto conto che l’iscrizione al relativo albo professionale non assume, in via generale, carattere obbligatorio ai fini dell’espletamento delle attività cui sono preposti i dipendenti presso il Comune, né sembrano sussistere, per tali professionisti dipendenti comunali, elenchi speciali sul modello di quello occorrente per svolgere la professione forense, l’amministrazione non è tenuta al rimborso della tassa di iscrizione all’albo professionale.

Per un approfondimento della tematica si veda l’articolo “Tassa di iscrizione dei professionisti: incertezze sul rimborso a carico dell’ente” pubblicato nell’ultimo numero della rivista UNIVERSOPA

 


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