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Piemonte, del. n. 154 – Operazioni di acquisto di beni immobili


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di stipulare un contratto di usufrutto di beni immobili.

I magistrati contabili del Piemonte, con la deliberazione 154/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 30 ottobre, hanno evidenziato che l’articolo 12, comma 1-quater, del d.l. 98/2011 vietava alle amministrazioni pubbliche di acquistare beni immobili a titolo oneroso solo per l’anno 2013.

A partire dal primo gennaio 2014 è stato, invece, introdotto un regime che consente operazioni di acquisto di beni immobili in caso di comprovata indispensabilità e non dilazionabilità delle stesse.

Nel disciplinare le modalità di acquisto degli immobili da parte degli enti locali per il 2014, il comma 1 ter della citata disposizione, prevede che il “prezzo di acquisto” debba essere oggetto di un’attestazione di congruità da parte dell’Agenzia del Demanio.

Nel sito istituzionale dell’Ente deve essere data preventiva e circostanziata notizia dell’operazione, con indicazione del soggetto alienante e del prezzo pattuito.

Secondo il consolidato orientamento magistrale la disciplina riguarda le sole acquisizioni di beni immobili discendenti direttamente da contratti ad effetti traslativi di diritti reali.

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Piemonte del. n. 154-15

 


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