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Dipendenti pubblici: vietato il passaggio “immediato” ai privati destinatari della loro attività


L’Anac con il recente orientamento n. 24 del 21 ottobre 2015 è intervenuta a chiarire meglio l’ambito soggettivo (rispetto ai dipendenti pubblici) di applicazione della previsione normativa contenuta nell’articolo 53, comma 16-ter, del d.lgs. 165/2001.

La norma, in particolare, prescrive che “I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri”.

La disposizione, pertanto, vieta, per un certo tempo (tre anni dopo la conclusione del rapporto di lavoro pubblico), il passaggio di impiegati, dipendenti dall’amministrazione pubblica competente su certi atti amministrativi, verso quelle ditte private che, in qualche modo, hanno fruito di loro attività e funzioni pubbliche.

Sul punto l’Autorità precisa che la norma trova applicazione non solo al caso in cui i dipendenti pubblici siano soggetti che esercitano poteri autoritativi e negoziali per conto della Pa, ma anche a quei dipendenti che, pur non esercitando concretamente ed effettivamente i poteri autoritativi e negoziali, sono tuttavia competenti a elaborare atti endoprocedimentali obbligatori (pareri, certificazioni, perizie) che incidono in maniera determinante sul contenuto del provvedimento finale, ancorché esso sia redatto e sottoscritto dal funzionario competente.

Il divieto di pantouflage, quindi, è esteso anche alle figure non-responsabili del procedimento.

Le conseguenze derivanti dal mancato rispetto di tale divieto comportano, sul piano civilistico, che i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli.

Inoltre, la stessa norma prevede che ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti è fatto divieto di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, obbligando i “datori” privati alla restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Si segnala che tali problematiche saranno approfondite anche nel seminario “Il monitoraggio del piano anticorruzione” che si svolgerà a Firenze il 6 novembre 2015.
Relatore dott. Giancarlo Astegiano, magistrato della Corte dei Conti – Procura Regionale presso la sezione giurisdizione per il Piemonte.

 


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