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Lombardia, del. n. 362 – Pubblicazione del periodico comunale: non è spesa di rappresentanza


La pubblicazione del periodico comunale, laddove esso si rivolga sostanzialmente alla comunità amministrata e sia rivolto alla diffusione della conoscenza dei servizi erogati, va correttamente ascritto all’ambito della comunicazione istituzionale e non rientra nella rappresentanza propriamente detta.

Tale tipologia di spesa, non avendo finalità promozionali o di persuasione, bensì scopi meramente informativi, non deve essere ricondotta nell’ambito delle spese di rappresentanza.

Questo quanto ribadito dalla Corte dei conti, sez. contr. Lombardia, con la deliberazione n. 362 depositata il 28 ottobre 2015, nell’ambito del controllo-monitoraggio del prospetto delle spese di rappresentanza sostenute da un comune.

Dal punto di vista definitorio, la nozione di spesa di rappresentanza si configura quale voce di costo essenzialmente finalizzata ad accrescere il ruolo, il decoro, il prestigio e la reputazione della singola pubblica amministrazione verso l’esterno.

Le relative spese devono assolvere il preciso scopo di consentire all’ente locale di intrattenere rapporti istituzionali e di manifestarsi all’esterno in modo confacente ai propri fini pubblici.

Al contrario, le spese funzionali a promuovere la conoscenza dell’esistenza e delle modalità di fruizione dei servizi pubblici da parte della collettività si sostanziano in obbligazioni tributarie strumentali all’attuazione di una scelta amministrativa inerente all’ambito della comunicazione istituzionale e, dunque, non rientrano nelle spese soggette alla riduzione di cui all’articolo 6 del d.l. 78/2010 (che prevede un taglio lineare a regime di oltre l’80% rispetto alla spesa sostenuta nell’anno 2009 per le seguenti tipologie: relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza).

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Lombardia del. n. 362-15 VSG

 


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