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Gare: scorrimento della graduatoria fino all’individuazione dell’offerta non anomala


La stazione appaltante, a seguito dell’esclusione dell’offerta che risulti inaffidabile all’esito della verifica di anomalia, non deve procedere alla rimodulazione della graduatoria ma allo scorrimento della stessa fino all’individuazione della migliore offerta non anomala.

Questo il principio espresso dal Consiglio di Stato con la sentenza in commento, con la quale è stato fornita la corretta interpretazione dell’articolo 88, comma 7, del d.lgs. 163/2006.

L’articolo 88 del Codice dei contratti delinea un sub-procedimento di verifica delle offerte anomale di cui disciplina la fase istruttoria, prevedendo le modalità di richiesta di giustificazioni, i termini concessi al concorrente, le modalità di svolgimento in contraddittorio della fase di verifica.

La valutazione della congruità o non congruità delle offerte deve essere effettuata attraverso un’analisi globale e sintetica delle singole componenti di cui si articola l’offerta e della incidenza che queste hanno sull’offerta considerata nel suo insieme.

La verifica deve essere, pertanto, finalizzata ad accertare se la non congruità di una o più componenti dell’offerta si traduce nella inattendibilità dell’offerta nel suo insieme.

Il procedimento si conclude con la dichiarazione delle esclusioni di quelle offerte che nelle fasi istruttorie sono state ritenute anomale e con l’aggiudicazione in favore della migliore offerta non riscontrata anomala.

Pertanto, se la prima offerta risulta incongrua e non sostenibile, la stazione appaltante è tenuta a scorrere progressivamente l’originaria graduatoria fino all’individuazione della migliore offerta non anomala.

Dunque, all’esito della verifica di anomalia dell’offerta prima classificata (e poi eventualmente, in caso di definitivo suo esito positivo, di quella della seconda e così di seguito), la graduatoria resta ferma.

In altri termini, all’esclusione dalla gara per anomalia non consegue una ridetermina dei punteggi attribuiti e della graduatoria finale, nonché del calcolo della soglia di anomalia.

Solo le offerte prive dei requisiti speciali di ammissione alla gara sono suscettibili di influire sul risultato della gara.

In tal senso, l’articolo 48, comma 2, del d.lgs. 163/2006 prevede l’obbligo in capo alla stazione appaltante di rideterminare la soglia di anomalia nel caso in cui, a seguito della verifica dei requisiti speciali posseduti dall’aggiudicatario provvisorio e dall’impresa seconda qualificatasi, entrambi i concorrenti siano risultati sprovvisti di tali requisiti.

Di conseguenza, nel caso in cui la carenza emersa sia limitata all’impresa aggiudicataria, il contratto spetta al concorrente che segue in graduatoria.

Solo nell’ipotesi in cui anche costui non dovesse comprovare il possesso dei requisiti dichiarati in gara si procede alla rideterminazione della soglia di anomalia e alla conseguente nuova aggiudicazione.

 


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