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Campania, del. n. 225 – Modalità di scelta dell’organo di revisione economico finanziario


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di riconfermare, al termine del mandato triennale 2013/2016, mediante delibera di nomina del Consiglio comunale, il Collegio in carica, per il successivo triennio.

I magistrati contabili della Campania, con la deliberazione 225/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 30 ottobre, hanno evidenziato che l’articolo 16, comma 25 del d.l. 138/2011 ”ha previsto che, a decorrere dal primo rinnovo dell’organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legge, i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione da un apposito elenco”.

Il d.m. 15 febbraio 2012 n. 23 definisce “le modalità di istituzione e tenuta dell’elenco dei revisori dei conti e delle nuove modalità di scelta dei revisori”.

Come evidenziato dal Ministero dell’Interno con nota prot. 93521/2015 “risulta evidente che, essendo la scelta dei revisori da nominare demandata all’estrazione casuale dall’apposito elenco, non possa più procedersi alla nomina dei medesimi revisori in scadenza, che si concretizzerebbe nella scelta dei nominativi da nominare, in palese contrasto, quindi, con le nuove modalità di scelta previste dal citato articolo 16, comma 25, del decreto legge 138 del 2011”.

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Campania del. n. 225-15

 


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