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Modalità di sottoscrizione dell’offerta nelle gare d’appalto


Nell’ambito delle gare pubbliche per “sottoscrizione dell’offerta” deve intendersi la firma in calce alla corrispondente dichiarazione.

La mancata sottoscrizione di ogni pagina di ciascun documento, in presenza della firma regolarmente apposta in calce allo stesso, non toglie efficacia al documento medesimo nella sua interezza e non è atta a generare dubbi sulla provenienza di esso e sulla manifestazione di volontà ivi contenuta.

Questo il principio espresso dal Consiglio di stato, con la sentenza n. 4971 del 30 ottobre 2015, con la quale è stato ribadito che, relativamente alle modalità di presentazione delle offerte, la lex specialis può prevedere eventuali sanzioni espulsive solo quando si tratti di prescrizioni rispondenti a un particolare interesse della p.a. appaltante o poste a garanzia della “par condicio” dei concorrenti.

In particolare, prevedere come clausola escludente la mancata sottoscrizione di ogni pagina di un documento è sproporzionato e privo di ragion d’essere.

La manifestazione di volontà e l’impegno assunto in ordine alla proposta contrattuale risultano garantiti già con il fatto stesso dell’apposizione della firma in calce al relativo documento.

Segnaliamo il ns. seminario di studi “La gestione delle gare alla luce delle nuove Direttive Europee” in programma a Firenze il 17 novembre p.v.

 


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