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Gare: la società consortile non può partecipare per conto solo di alcuni consorziati


Il consorzio ordinario di imprese costituito nella forma della società consortile è soggetto alla disciplina dettata per i raggruppamenti temporanei, con la conseguenza che tutte le consorziate devono, sia pure in misura variabile, eseguire l’appalto senza che sia possibile designarne una sola per l’esecuzione.

Questo il principio espresso dal Consiglio di Stato, sez. V, con la sentenza n. 4652 del 6 ottobre 2015, con la quale sono stati delineati gli adempimenti richiesti dalla disciplina in materia di contratti nel caso di partecipazione di soggetti con identità plurisoggettiva.

Nel caso di specie era stata contestata la mancata esclusione di un operatore economico, consorzio ordinario assumente la forma di società consortile ex art. 2602 c.c., costituito da due società, che aveva dichiarato di partecipare in nome proprio e per conto di una sola impresa consorziata, che avrebbe eseguito personalmente l’intero servizio.

L’articolo 34 del d.lgs. 163/2006 prevede che possono partecipare agli appalti due tipi di soggetti:

– soggetti imprenditoriali che hanno soggettività giuridica in sé considerata e, quindi, tali da poter essere essi stessi in possesso dei requisiti di qualificazione ai fini della partecipazione [imprese individuali, società commerciali, cooperative, imprese artigiane, consorzi di cooperative (legge 422/1999), consorzi di imprese artigiane (legge 443/1985) e consorzi stabili];

– soggetti plurimi o con idoneità plurisoggettiva che, ai fini della partecipazione, utilizzano le qualificazioni possedute dai loro associati o consorziati (associazioni temporanee di imprese, consorzi ordinari di concorrenti costituiti ai sensi dell’articolo 2602 c.c. e gruppi europei di interesse economico).

La disciplina degli appalti pubblici, pertanto, considera il consorzio ordinario di imprese, anche se costituito in forma di società consortile, come un soggetto con identità plurisoggettiva, con la conseguenza che ad esso risultano applicabili le disposizioni di cui all’articolo 37 del d.lgs. 163/2006, dettate per i raggruppamenti temporanei di imprese, nelle quali è necessario che tutte le imprese prendano parte alla gara ed alla relativa esecuzione del servizio.

Pertanto, siffatti consorzi non possono partecipare ad una gara per conto solo di alcuni dei consorziati, essendo tale possibilità espressamente prevista soltanto per i consorzi di cooperative, per i consorzi artigiani e per i consorzi stabili.

Segnaliamo il ns. seminario di studi “La gestione delle gare alla luce delle nuove Direttive Europee” in programma a Firenze il 17 novembre p.v.

 


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