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Giur. Appello Sicilia, sent. n. 198 – Danno erariale da illecito conferimento incarico esterno


Il Sindaco che utilizza la figura dell’esperto per lo svolgimento di compiti spettanti al personale in servizio e in totale assenza dei necessari presupposti previsti dalla legge per l’attribuzione di incarichi a soggetti esterni risponde direttamente del danno causato all’ente, consistente nella spesa effettuata contra legem.

Questo il principio affermato dalla Corte dei Conti, sez. appello per la Regione Sicilia, nella sentenza n. 198 depositata il 31 luglio 2015, con la quale è stata confermata la sentenza di primo grado (sez. giurisdizionale della Sicilia n. 951/2014).

Nel caso di specie il Sindaco aveva conferito un incarico di collaborazione coordinata e continuativa a soggetto esperto al fine di supportare l’espletamento delle attività più complesse degli uffici contabilità e personale.

I giudici contabili hanno ribadito che le amministrazioni e gli enti pubblici devono di norma svolgere i compiti istituzionali avvalendosi prioritariamente delle proprie strutture e del personale che vi è preposto.

Il conferimento di incarichi a professionisti esterni all’apparato istituzionale si pone come eccezione, in presenza di speciali condizioni che si riassumono in:

• assenza di un’apposita struttura organizzativa della p.a. ovvero una carenza organica che impedisca o renda oggettivamente difficoltoso l’esercizio di una determinata funzione pubblica, da accertare per mezzo di una reale ricognizione;

• complessità dei problemi da risolvere che richiedono conoscenze ed esperienze eccedenti le normali competenze del personale della P.A. o dell’ente pubblico.

Tali condizioni devono essere oggettivamente sussistenti.

I giudici contabili hanno riscontrato molteplici scostamenti dalla disciplina normativa in quanto:

• era mancato un effettivo accertamento dell’impossibilità di utilizzare risorse interne all’amministrazione;

• l’incarico aveva riguardato attività ordinarie dell’amministrazione, mentre il ricorso a collaboratori esterni avrebbe dovuto essere limitato allo svolgimento di prestazioni di natura temporanea e dal contenuto specifico;

• lo stesso era stato conferito senza prima espletare una procedura di selezione comparativa.

Dopo aver precisato i principi che regolano il conferimento di incarichi esterni da parte delle amministrazioni pubbliche i giudici contabili hanno osservato che “secondo un orientamento giurisprudenziale pressoché pacifico (cfr., ex multis, Corte conti, Sez. Lombardia, 5 marzo 2007, n. 141; id., Sez. App. III, 10 marzo 2003, n. 100/A;), i profili di illegittimità degli atti costituiscono un sintomo della dannosità per l’erario delle condotte che all’adozione di quegli atti abbiano concorso.

In altri termini, la non conformità dell’azione amministrativa alle puntuali prescrizioni che ne regolano lo svolgimento, pur non essendo idonea a generare, di per sé, una responsabilità amministrativa in capo all’agente, può assumere rilevanza allorché quegli atti integrino una condotta almeno gravemente colposa, foriera di un nocumento economico per l’Amministrazione”.

Nel caso di specie il Collegio ha ravvisato l’elemento soggettivo della colpa grave, avendo l’amministratore posto in essere un comportamento in totale violazione di norme di facile interpretazione.

Allo stesso tempo non è stata considerata la c.d. scriminante politica prevista dall’articolo 1, comma 1 ter della legge 20/1994, non applicabile nei casi in cui l’organo politico eserciti un’attribuzione sua propria e comunque operante solo quando la decisione, che si afferma essere fonte di ingiusto danno, sia stata assunta in materie di particolare difficoltà tecnica e giuridica.

Leggi la sentenza
CC Sez. Appello Sicilia sent. n. 198-2015

 

 


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