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Toscana, del. n. 493 – Diffusione dell’offerta turistica del territorio comunale


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 6, comma 8, del d.l. 78/2010, nella parte in cui fissa un limite di carattere finanziario alle spese sostenibili dalle p.a. per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza.

In particolare l’ente ha chiesto se rientrino nel limite le spese destinate all’informazione turistica e diffusione della conoscenza sulle caratteristiche dell’offerta turistica del territorio comunale.

I magistrati contabili della Toscana, con la deliberazione 493/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 28 ottobre, hanno ricordato che la Corte Costituzionale, con la sentenza 139/2012, nel confermare la legittimità delle limitazioni all’autonomia di spesa delle regioni, come limite complessivo ma con libertà di allocazione delle risorse tra diversi ambiti e obiettivi di spesa, ha affermato che la previsione contenuta nell’art. 6 del d.l. n. 78/2010 va intesa “come disposizione di principio anche in riferimento agli enti locali e agli altri enti e organismi che fanno capo agli ordinamenti regionali”.

Pertanto, fermo restando l’obbligo di rispettare il principio di riduzione complessiva delle voci di spesa, di cui all’articolo 6 del d.l. 78/2010, l’ente, nell’ambito della propria autonomia e discrezionalità, dovrà valutare se destinare prioritariamente le risorse disponibili a tali spese (in terminis, sez. Toscana, del. 72/2014).

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Toscana del. n. 493-15

 

 


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