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Lazio, del. n. 178 – Ripiano del disavanzo mediante alienazione terreni gravati da uso civico


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di utilizzare le somme derivanti dall’alienazione di terreni gravati da uso civico per ripianare il maggior disavanzo da riaccertamento dei residui attraverso la cancellazione del relativo vincolo di destinazione.

L’ente ha evidenziato che il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 02/04/2015, che stabilisce le modalità di ripiano del maggior disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui, prevede, all’articolo 2, comma 8 lett. b), la possibilità di ripiano attraverso “la cancellazione del vincolo di generica destinazione agli investimenti, escluse le eventuali quote finanziate da debito”.

I magistrati contabili del Lazio, con la deliberazione 178/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 28 ottobre, hanno evidenziato che la normativa statale sugli usi civici, dettata dalla legge 1766/1927, prevede un vincolo specifico di destinazione sia per le entrate derivanti dall’affrancazione dei terreni gravati da usi civici (art. 24, comma 1) sia per il prezzo ricavato dalla vendita dei terreni medesimi dichiarati alienabili a norma dell’art. 12 della stessa legge (art. 24, comma 2).

Le entrate suddette debbono infatti essere destinate alla realizzazione di opere permanenti di interesse generale per la collettività locale.

Analoga disciplina è contenuta nella legge della Regione Lazio 1/1986, e nella successiva legge 6/2006, a seguito del trasferimento alla Regioni delle funzioni in materia di usi civici.

In particolare, in base alla normativa regionale, le somme derivanti dalla capitalizzazione dei canoni di affrancazione dei terreni gravati dagli usi civici nonché quelle conseguite con l’alienazione dei fondi medesimi costituiscono entrate a destinazione vincolata che devono, per ciò solo, essere utilizzate esclusivamente per la valorizzazione del demanio civico o, comunque, per opere di interesse generale.

Tale vincolo di destinazione specifica non può essere assimilato al vincolo di generica destinazione di cui fa parola l’art. 2, comma 8 lett. b), del Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 2 aprile 2015.

Tale vincolo, pertanto, non potrà essere cancellato in funzione dell’utilizzazione delle risorse de quibus per ripianare il maggior disavanzo da riaccertamento dei residui effettuato dall’Ente.

In caso contrario, non sarebbero assicurati il mantenimento e la cura dei beni-valori di interesse della collettività generale (consolidamento della proprietà collettiva di uso civico; sviluppo socio-economico dei terreni di proprietà collettiva di uso civico; opere o servizi pubblici di interesse della collettività) che il legislatore nazionale prima e quello regionale poi hanno inteso salvaguardare in caso di affrancazione e/o di alienazione di terreni gravati da usi civici.

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Lazio del. n. 178-15

 


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