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Sardegna, del. n. 70 – Ritardi nell’invio della certificazione del patto di stabilità interno 2014


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di evitare le sanzioni previste a carico dell’ente nel caso di ritardo di un giorno nell’invio della certificazione del patto di stabilità interno 2014.

I magistrati contabili della Sardegna, con la deliberazione 70/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 26 ottobre, hanno ricordato che l’articolo 31, comma 20, della legge 183/2011 dispone che ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, l’ente è tenuto a inviare al Ministero dell’Economia e delle Finanze una certificazione esclusivamente tramite un apposito sistema web.

Il termine del 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, per l’invio della detta certificazione, è definito dalla stessa norma “perentorio”.

La norma ribadisce ancora che la mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al patto di stabilità interno.

Qualora, però, la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro 60 giorni dal termine stabilito per l’approvazione del conto consuntivo e attesti il rispetto del patto di stabilità interno, si applicano le sole disposizioni di cui al comma 26, lettera d), dello stesso art. 31.

Il legislatore, quindi, in caso di mero ritardo nella trasmissione della certificazione, non dispone l’applicazione di tutte le sanzioni collegate al mancato rispetto del patto, ma prevede, comunque, la sanzione relativa al divieto di assumere personale.

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Sardegna del. n. 70-15

 


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