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Liguria, del. n. 70 – Incremento anticipazione di tesoreria da tre a cinque dodicesimi


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla legittimità del comportamento tenuto dal tesoriere,

in particolare se sia discrezione dello stesso decidere se concedere ad un ente l’incremento di anticipazione di tesoreria dai tre dodicesimi ai cinque dodicesimi.

I magistrati contabili della Liguria, con la deliberazione 70/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 26 ottobre, hanno ricordato che l’articolo 222, comma 1, del Tuel prevede che “il tesoriere, su richiesta dell’ente corredata dalla deliberazione della giunta, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio”.

Tale norma deve considerarsi imperativa, non essendo possibile prevedere contrattualmente un valore diverso, sia in melius che in peius.

L’articolo 2, comma 3-bis, del d.l. 4/2014, al fine di consentire all’ente locale il pagamento dei debiti da transazioni commerciali, ha introdotto un diverso limite, elevando, fino al 31 dicembre 2015, l’anticipazione di cassa da tre a cinque dodicesimi.

In virtù dell’articolo 1339 c.c., secondo cui “le clausole, i prezzi di beni o di servizi, imposti dalla legge, sono di diritto inseriti nel contratto, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti”, i tesorieri sono obbligati a concedere un’anticipazione di tesoreria di ulteriori due dodicesimi, oltre ai tre dodicesimi già previsti dalla norma generale del Tuel, purché tale somma sia finalizzata al pagamento dei debiti da transazioni commerciali.

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Liguria del. n. 70-15

 


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