Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Liguria, del. n. 68 – Enti non sottoposti al patto: facoltà assunzionali


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di utilizzare le capacità assunzionali rinvenienti da anni precedenti il 2011 ed in particolare dall’anno 2006.

I magistrati contabili della Liguria, con la deliberazione 68/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 23 ottobre, hanno ricordato che per gli enti non soggetti al patto di stabilità, per i quali vige la regola dell’avvicendamento numerico, posta dal comma 562 della legge 296/2006 (e non quella dei risparmi di spesa da cessazioni, propria degli enti sottoposti al patto), le cessazioni dal servizio utili a legittimare assunzioni sono quelle verificatesi alla data di entrata in vigore della norma limitativ .

Per tale ragione, l’ente con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti e, quindi, non sottoposto al patto di stabilità interno, può procedere ad effettuare un’assunzione di personale avvalendosi della cessazione intervenuta nel 2006.

L’ente dovrà comunque rispettare il limite complessivo di spesa per il personale posto dall’articolo 1, comma 562, della legge 296/2006, così come gli altri presupposti legislativi legittimanti le assunzioni di personale (ad esempio: programmazione triennale e piano annuale delle assunzioni, ricognizione di eventuali eccedenze di personale, etc.).

Come evidenziato dai magistrati contabili, infatti, la modifica introdotta all’articolo 3, comma 5, del d.l. 90/2014, in punto di facoltà di cumulo, ai fini assunzionali, dei pregressi risparmi di spesa derivanti da cessazioni, riguarda unicamente gli enti sottoposti al patto di stabilità interno.

Le problematiche inerenti la gestione del personale saranno approfondite nel seminario di studi “Riforma della P.A.: i decreti attuativi” in programma a Firenze l’11 dicembre p.v.

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Liguria del. n. 68-15

 


Richiedi informazioni