Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

E’ nulla la convenzione che si configura come contratto di sponsorizzazione


Il divieto di spese per sponsorizzazione previsto dall’articolo 6, comma 9, del d.l. 78/2010 impedisce all’ente di adottare provvedimenti amministrativi o stipulare accordi o contratti che comportino una qualsiasi forma di contribuzione a terzi intesa a valorizzare il nome o le caratteristiche dell’ente ovvero a sostenere eventi che non siano diretta espressione dei compiti istituzionali dell’ente.

Questo il principio espresso dal Tar Sardegna, con la sentenza n. 1023 del 23 settembre 2015, con la quale è stato ribadita la nullità di una convenzione che prevedeva, essenzialmente, una serie di prestazioni da parte di una società sportiva volte alla enfatizzazione dell’immagine dell’ente, attraverso la diffusione del logo e della denominazione dell’ente.

Con il termine sponsorizzazione si indica una forma di promozione per cui un soggetto (sponsee), dietro corrispettivo o concorso nelle spese dell’iniziativa, assume l’obbligo di associare a proprie attività il nome o il segno distintivo dell’altra parte (sponsor).

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza contabile, ciò che assume rilievo per qualificare una contribuzione, a prescindere dalla sua forma, quale spesa di sponsorizzazione è la relativa funzione: la spesa di sponsorizzazione presuppone la semplice finalità di segnalare ai cittadini la presenza dell’ente pubblico, così da promuoverne l’immagine (Sez. Lombardia, del. n. 1075/2010).

Al contrario non si configura quale sponsorizzazione il sostegno ad iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, rese nell’interesse della collettività, e ciò sulla scorta del principio di sussidiarietà orizzontale ex articolo 118 della Costituzione.

Se segnala il ns. seminario di studi “La gestione delle gare alla luce delle nuove Direttive Europee” in programma a Firenze il 17 novembre p.v.


Richiedi informazioni