Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

La commissione di gara non può introdurre nuovi e diversi criteri di valutazione delle offerte


Nelle gare da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la stazione appaltante è tenuta ad individuare nel bando o nei documenti di gara i criteri specifici e i sottocriteri di valutazione qualitativa delle offerte, in modo da restringere il margine di discrezionalità in capo alla Commissione giudicatrice, la quale deve operare in modo pressoché vincolato.

Questo il principio ribadito dal Consiglio di Stato, sez. III, con la sentenza n. 4812 del 21 ottobre 2015, con la quale è stata confermata l’illegittimità di una procedura stante la carenza, nel bando e nel disciplinare di gara, delle necessarie prescrizioni in ordine alla metodologia di valutazione delle offerte tecniche.

Nel caso di specie la commissione giudicatrice, a fronte di tali lacune, aveva autonomamente introdotto, peraltro dopo l’apertura e una prima valutazione delle offerte tecniche, propri criteri motivazionali e metodi di calcolo atti a individuare l’offerta economicamente più vantaggiosa.

Il bando che non individui le modalità di attribuzione del punteggio e, al contempo, contempli un’ampia gamma di punteggio tra un minimo e un massimo non è idoneo all’individuazione dell’offerta migliore secondo i principi di parità di condizione e di pubblicità.

Infatti, tutti i partecipanti devono essere messi nella condizione di poter conoscere sin dall’origine i parametri in base ai quali il giudizio tecnico verrà espresso.

A tal proposito, l’articolo 283 del d.p.r. 207/2010 prescrive espressamente che sia il bando o la lettera d’invito a dovere specificare criteri e sub criteri analitici e dettagliati, ivi compresa l’esplicitazione del metodo di attribuzione del punteggio secondo quanto previsto nell’allegato P.

La mancata predeterminazione di precisi criteri di valutazione non può essere sanata in via postuma dalla commissione giudicatrice.

Alla Commissione di gara è infatti impedito di adottare strumenti di valutazione non previsti dalla stazione appaltante, con la conseguenza che, in assenza di previsioni sul metodo da utilizzare per lo svolgimento della valutazione, non è consentito prescegliere “ex post” una delle metodologie previste dal regolamento o altri strumenti ritenuti idonei.

La violazione di tali parametri comportamentali è, per costante giurisprudenza, motivo d’insanabile illegittimità dell’intera procedura concorsuale.

Si segnala il ns. seminario di studi “La gestione delle gare alla luce delle nuove Direttive Europee” in programma a Firenze il 17 novembre p.v.

 


Richiedi informazioni