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Sicilia, del. n. 261 – rimborso spese di viaggio agli amministratori


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta modalità di quantificazione del rimborso da corrispondere agli amministratori che risiedono fuori dal comune e che utilizzano il mezzo proprio per l’effettiva partecipazione alle sedute dei rispettivi organi assembleari.

I magistrati contabili della Sicilia, con la deliberazione 261/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 20 ottobre, hanno evidenziato che la nuova formulazione del comma 5 dell’articolo 21 della l.r. 30/2000 prevede il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione agli organi assembleari ed esecutivi e, comunque, per la sola necessaria presenza presso l’ente degli amministratori residenti fuori dalla sede dell’Ente.

La locuzione “effettivamente sostenute” esclude la possibilità che il rimborso sia liquidato sulla base del calcolo di un quinto del costo della benzina per i chilometri percorsi.

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Sicilia del. n. 261-15

 


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