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La mancata pubblicità delle sedute di gara vizia in radice la procedura


L’apertura, in seduta riservata, delle buste contenenti le offerte tecniche, viola il principio di pubblicità delle operazioni di gara, strettamente connesso ai valori di imparzialità e trasparenza.

La conseguenza della mancata apertura dei plichi in totale trasparenza non può che essere la riedizione integrale della selezione.

Questo il principio ribadito dal Tar Lombardia, Brescia, con al sentenza n. 1325 del 14 ottobre 2015.

Costituisce principio inderogabile in ogni tipo di gara, ivi comprese anche le procedure negoziate, quello della pubblicità delle sedute nelle quali si procede alla verifica dell’integrità dei plichi e alla disamina del loro contenuto (documentazione amministrativa, offerta tecnica ed economica).

Come chiarito dall’Adunanza plenaria con la sentenza 13/2011, l’operazione di verifica dell’integrità dei plichi non esaurisce la sua funzione nella constatazione che gli stessi non abbiano subito manomissioni o alterazioni.

La pubblicità delle sedute risponde, infatti, all’esigenza di tutela non solo della parità di trattamento dei concorrenti, ai quali deve essere permesso di effettuare gli opportuni riscontri sulla regolarità formale degli atti prodotti e di avere così la garanzia che non siano successivamente intervenute indebite alterazioni, ma anche dell’interesse pubblico alla trasparenza ed all’imparzialità dell’azione amministrativa, le cui conseguenze negative sono difficilmente apprezzabili ex post una volta rotti i sigilli ed aperti i plichi, in mancanza di un riscontro immediato.

In particolare, nelle procedure da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, l’articolo 207 del d.p.r. 207/2010 impone alla Commissione giudicatrice di aprire “in seduta pubblica i plichi contenenti le offerte tecniche al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti prodotti. In una o più sedute riservate, la commissione valuta le offerte tecniche ….”.

Di conseguenza, l’apertura dei plichi contenenti l’offerta tecnica, come per la documentazione amministrativa e per l’offerta economica, costituisce passaggio essenziale e determinante dell’esito della procedura concorsuale, e quindi richiede di essere presidiata dalle medesime garanzie, a tutela degli interessi privati e pubblici coinvolti dal procedimento.

La garanzia di trasparenza richiesta in questa fase impone alla commissione di gara di procedere ad un esame della documentazione prodotta e di dare atto, nel verbale di gara, dello “stato di consistenza” di essa (e, cioè, di quali e quanti siano i documenti prodotti e allegati da ciascun concorrente ammesso alla procedura).

La seduta riservata della commissione giudicatrice è infatti ammessa limitatamente alla fase di valutazione tecnico-discrezionale delle offerte tecniche, onde evitare influenze esterne sui membri della commissione.

Il mancato rispetto del principio di pubblicità delle sedute di gara, integrando un vizio del procedimento, comporta l’invalidità derivata degli atti di gara conseguenti, ivi compreso il provvedimento di aggiudicazione dell’appalto.

Pertanto, la conseguenza non può che essere la riedizione integrale della selezione.

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