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Giur. Toscana, sent. n. 187 – Culpa in vigilando di tesoriere, dirigente e revisori


L’istituto tesoriere, i dirigenti e i revisori dell’ente rispondono per culpa in vigilando, in via sussidiaria, del danno erariale conseguente agli illeciti penali posti in essere dall’economo.

Questo il principio espresso dalla Corte dei conti, sez. giur. Toscana, con la sentenza n. 187 depositata il 17 settembre 2015.

Nel caso di specie l’Economo e Responsabile dei Servizi Finanziari di una comunità montana aveva posto in essere una serie di condotte delittuose e fraudolente consistenti nell’emissione di mandati di pagamento in suo favore, in assenza di atti giustificativi, in violazione dei limiti e dei procedimenti previsti dal Regolamento dell’Economato e dal Regolamento di Contabilità dell’ente.

I giudici contabili, concordando con le conclusioni della Procura regionale, hanno ravvisato una responsabilità amministrativa sussidiaria gravemente colpevole in capo a coloro che avevano consentito, o comunque non impedito, per quanto di competenza, i fatti delittuosi perpetrati ai danni della Comunità Montana.

In particolare l’Istituto Tesoriere avrebbe dovuto rilevare l’irregolarità e l’anomalia dei numerosi mandati aventi come beneficiario lo stesso dipendente-economo, privi di qualsiasi documento giustificativo ed in caso di anticipazioni di cassa della apposita determina.

La convenzione stipulata con la banca, infatti, imponeva al tesoriere l’osservanza delle disposizioni del regolamento di contabilità della Comunità Montana, fra cui il divieto di emettere mandati di pagamento per il tramite di amministratori e dipendenti.

I giudici contabili hanno inoltre ravvisato inadempienze e responsabilità anche in capo al Segretario generale e Dirigente dell’Area Amministrativa e ai revisori dell’ente in considerazione del fatto che “una situazione finanziaria, tanto grave e reiterata nel tempo, poteva e doveva senz’altro essere rilevata e denunciata attraverso l’ordinaria attività di verifica contabile …”.

Leggi la sentenza
CC Sez. giur. Toscana n. 187-15


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