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Gare: il presidente del c.d.a. della società pubblica può far parte della commissione di gara


Il Presidente del Consiglio di amministrazione di una Società pubblica può assumere l’incarico di Presidente della commissione di gara.

Questo il principio espresso dal Tar Lombardia, Brescia, sez. II, con l’ordinanza n. 1857 dell’8 ottobre 2015, con la quale ha respinto la domanda cautelare proposta da una ditta avverso l’illegittima composizione della commissione di gara.

L’articolo 84 del codice dei contratti prevede che la commissione giudicatrice sia “di norma” presieduta da un dirigente della stazione appaltante e, in caso di mancanza in organico, da un funzionario della stazione appaltante incaricato di funzioni apicali.

Come evidenziato dai giudici amministrativi, la posizione del Presidente del Consiglio di amministrazione è analoga a quella del dirigente dell’ente locale, chiamato ex lege ad assumere l’incarico di Presidente del consesso di gara.

Inoltre, il Presidente del Consiglio di amministrazione di una Società pubblica non appare rivestire un ruolo politico che determini la sua incompatibilità ad assumere concretamente la gestione delle procedure di gara.

 


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