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Abruzzo, del. n. 246 – Assenza di spese per lavoro flessibile nel 2009


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010 in materia di assunzioni per il lavoro flessibile.

L’ente ha premesso di non avere sostenuto spese per tale finalità nell’esercizio 2009.

I magistrati contabili dell’Abruzzo, con la deliberazione 246/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 12 ottobre, hanno che la norma, in mancanza di un parametro nell’annualità 2009, dispone che il limite sia computato con riferimento alla media di spesa sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009.

Qualora anche tale ultimo parametro sia nullo, l’ente non potrà ricorrere a forme di lavoro flessibile.

Non è, dunque, possibile, applicare il principio espresso dalla sezione Lombardia con la deliberazione 227/2011 in materia di incarichi di studio e consulenza, ossia parametrare il tetto massimo di spesa alla spesa strettamente necessaria.

Si segnala il ns. seminario di studi “Riforma della P.A.: i decreti attuativi” in programma a Firenze l’11 dicembre p.v.

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Abruzzo del. n. 246-15


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