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Liguria, del. n. 64 – Diritti di rogito spettanti ai segretari comunali


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di corrispondere i diritti di rogito al segretario comunale titolare dell’ufficio in convenzione tra due comuni, di cui uno dotato di personale dirigenziale.

I magistrati contabili della Liguria, con la deliberazione 64/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 9 ottobre, hanno ricordato che l’articolo 10, comma 2bis del d.l. 90/2014, consente l’erogazione di quota dei proventi ai soli segretari che prestano servizio in “enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale” e comunque per quelli che “non hanno qualifica dirigenziale”.

Come chiarito dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 21/2015, la corresponsione dei diritti di rogito compete esclusivamente ai segretari di comuni di piccole dimensioni collocati in fascia C, e non spetta invece ai segretari che godono di equiparazione alla dirigenza, sia tale equiparazione assicurata dalla appartenenza alle fasce A e B, sia essa effetto del “galleggiamento” ai sensi dell’art. 41, comma 5 del CCNL di categoria, nei comuni di maggiori dimensioni.

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Liguria del. n. 64-15

 


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