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Basilicata, del. n. 57 – Affidamento in appalto dei servizi sociali


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di espletare la funzione istituzionale inerente l’erogazione dei “servizi alla persona”, mediante affidamento in appalto ai sensi dell’articolo 20, Allegato II B, del Codice dei Contratti.

I magistrati contabili della Basilicata, con la deliberazione 57/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 9 ottobre, hanno evidenziato che in via generale è possibile “esternalizzare”, cioè acquisire ovvero affidare all’esterno, in tutto o in parte, servizi conformanti le funzioni istituzionali/fondamentali dell’ente, purché tale “esternalizzazione” sia effettuata in conformità alle prescrizioni ed ai vincoli finanziari della normativa vigente, nonché risulti funzionale ad efficientare l’agere pubblico, in termini di economicità, efficacia ed efficienza (articolo 97 della Costituzione).

In tale caso l’ente non dismette la titolarità della funzione, ma decide di esercitarla ricorrendo ad un “apparato” esterno, e cioè ad un soggetto terzo dotato di una propria autonoma ed autosufficiente struttura organizzativa.

I “servizi alla persona” godono di un “regime alleggerito”, rientrando nei settori “esclusi”, in tutto ovvero in parte, dalla disciplina del d.lgs. 163/2006.

Per l’effetto, l’affidamento in appalto nel settore dei servizi sociali è attualmente disciplinato dal combinato disposto degli artt. 20 e 27 del d.lgs. 163/2006.

L’art. 20 del d.lgs. 163/2006 stabilisce che l’aggiudicazione degli appalti aventi per oggetto i servizi di cui all’allegato IIB è disciplinata esclusivamente dagli articoli 68 (specifiche tecniche), 65 (avviso sui risultati della procedura di affidamento) e 225 (avvisi relativi agli appalti aggiudicati), non essendo, di contro, applicabili le disposizioni del Codice dei contratti.

L’articolo 27 del d.lgs. 163/2006 richiama il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità.

La disciplina dell’affidamento degli appalti di servizi nel settore sociale deve essere necessariamente analizzata ed armonizzata alla luce della normativa speciale vigente nel settore.

Tale normativa è contenuta nella legislazione regionale, in attuazione dei principi fondamentali e delle disposizioni contenute nella legge n.328/2000 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e nel relativo decreto di attuazione (DPCM 30 marzo 2001).

In particolare, la Regione Basilicata, con la legge n. 4/2007 (rubricata “Rete regionale integrata dei servizi di cittadinanza sociale”), ha previsto che i Comuni esercitino in “forma associata” i servizi sociali.

Logico corollario di tale formula organizzativa “associata” è che qualsiasi scelta in ordine alle modalità di espletamento del servizio, ivi incluso il ricorso allo strumento dell’affidamento in appalto dei servizi, dovranno essere previamente concordate tra i Comuni convenzionati, così come i relativi atti esecutivi dovranno essere svolti in maniera concertata ed unitaria.

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Basilicata del. n. 57-15

 


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