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Appalti: il bando di gara prevale sul capitolato e sul disciplinare di gara


Gli atti generali di gara presentano una gerarchia differenziata con prevalenza del contenuto del bando di gara.

Questo il principio ribadito dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 4684 del 9 ottobre 2015.

Il bando, il disciplinare di gara e il capitolato speciale d’appalto, hanno ciascuno una propria autonomia ed una propria peculiare funzione nell’economia della procedura, il primo fissando le regole della gara, il secondo disciplinando in particolare il procedimento di gara ed il terzo integrando eventualmente le disposizioni del bando (con particolare riferimento agli aspetti tecnici).

Tuttavia, sia il capitolato speciale d’appalto che il disciplinare di gara, devono essere interpretati in conformità con quanto statuito nel bando di gara.

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, infatti, in caso di contrasto tra le prescrizioni del bando e quelle contenute in altre disposizioni di gara, il primo deve prevalere su quelle difformi di lex specialis (Cons. Stato, sent. n. 2186/2015; n. 2186/2013; n. 3735/2013; 5297/2012; n. 3963/2010).

 


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