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Puglia, del. n. 203 – Divieto assunzione mancato rispetto del patto


Un sindaco ha chiesto un parere in merito all’individuazione del momento rilevante ai fini dell’applicazione del divieto di assunzione di personale in conseguenza della violazione del patto di stabilità di cui all’articolo 31, comma 26, lett. d), della legge 183/2011.

In particolare, l’ente ha chiesto se occorra dare rilievo al momento della conclusione o a quello dell’efficacia del negozio.

La questione assume rilevanza in tutti i casi in cui il regolamento contrattuale preveda un termine iniziale di efficacia non solo posteriore alla sottoscrizione, ma ricadente nell’esercizio annuale successivo a quello della sottoscrizione medesima (esercizio in cui si verifica la violazione del patto di stabilità).

I magistrati contabili della Puglia, con la deliberazione 203/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo l’8 ottobre, hanno evidenziato che le sanzioni o “limitazioni amministrative” a carico degli enti che non hanno rispettato il patto di stabilità interno si connotano per una duplice valenza: da un lato, afflittiva per l’ente inadempiente e, dall’altro lato, correttiva, in quanto precipuamente finalizzate al rientro entro l’obiettivo programmatico.

Quanto al divieto di assunzione, lo stesso deve essere interpretato, per costante giurisprudenza della corte dei conti, nell’accezione più lata, avendo riguardo non tanto alla natura formale dell’atto, quanto alla sostanza del medesimo e deve, di conseguenza, ricomprendere ogni fattispecie che consista in un’ulteriore prestazione lavorativa instaurata a vantaggio dell’Ente.

Di qui l’estensione del divieto non solo all’assunzione di personale in mobilità in entrata, ma anche all’utilizzo di personale in comando, nonché al ricorso a convenzioni ex art 14 CCNL 22/01/2004 e per la gestione associata di servizi e funzioni.

L’opzione interpretativa sopra indicata è stata seguita anche con riferimento all’analogo divieto posto dall’art. 41, comma 2, del d.l. 66/2014, per gli enti che presentano tempi medi di pagamento delle proprie obbligazioni pecuniarie non in linea con l’indicatore legale di riferimento.

Pertanto, ciò che rileva non è il momento della formale adozione dell’atto, quanto piuttosto quello della determinazione degli effetti giuridici e soprattutto economici, ossia il momento in cui si realizza concretamente quell’incremento di spesa che rende più difficoltosa la riconvergenza verso l’obiettivo.

Come osservato dai magistrati contabili, inoltre, l’ente non in regola con il patto di stabilità è tenuto ad astenersi dal porre in essere atti che siano destinati a dispiegare i propri effetti nell’anno successivo a quello dell’inadempienza.

Ciò a prescindere anche dalla considerazione che la scissione tra adozione ed efficacia dell’atto (soprattutto laddove i due momenti siano connotati da una scansione cronologica molto ravvicinata, a cavallo di due esercizi) rischia di tradursi in una fattispecie elusiva del patto di stabilità, con tutte le conseguenze previste dalla legge in tema di invalidità dell’atto ed applicazione delle sanzioni (articolo 31, commi 30 e 31, della legge 183/2011).

Si segnala il ns. seminario di studi “Riforma della P.A.: i decreti attuativi” in programma a Firenze l’11 dicembre p.v.

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Puglia del. n. 203-15

 


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