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Marche, del. n. 179 – Economie fondo per il salario accessorio


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta modalità costituzione del fondo per il salario accessorio.

In particolare l’ente ha chiesto se le economie realizzate nell’anno 2011-2012 sul fondo per il salario accessorio e traslate nell’esercizio successivo, incidano sull’entità del fondo per l’anno 2014 ovvero possano incrementare l’importo del fondo per il salario accessorio anno 2013/2014.

I magistrati contabili delle Marche, con la deliberazione 179/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo l’8 ottobre, hanno ricordato che il comma 5 dell’articolo 17 CCNL 1 aprile 1999 stabilisce che “Le somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità del corrispondente esercizio finanziario sono riportate in aumento delle risorse dell’anno successivo”.

Come chiarito dalla Ragioneria Generale dello Stato con la nota 81507 del 13 luglio 2011, le somme destinate alla contrattazione integrativa definitivamente non utilizzate nell’anno precedente costituiscono, non già un incremento ma, un mero trasferimento temporale di spesa relativamente a somme, in precedenza certificate.

Ne consegue che le stesse non rilevano ai fini del limite di cui all’art. 9, comma 2 bis, del d.l. 78/2010.

Ai fini del trasporto all’anno successivo è necessaria una ricognizione amministrativa, certificata dagli organi di controllo, finalizzata ad asseverare l’entità delle risorse degli anni precedenti che risultano verificabilmente non utilizzate né più utilizzabili in relazione agli anni di riferimento (circolare n. 16/2012).

Inoltre, gli importi delle economie devono essere depurati delle poste che, per previsione contrattuale o di legge, non possono essere riportate nel nuovo fondo (economie sui nuovi servizi non realizzate, risparmi per assenze per malattia, ecc.).

Tale facoltà è consentita solo nell’anno successivo a quello in cui le risorse disponibili non sono state utilizzate e, comunque, si traduce in una implementazione delle sole risorse variabili che, come tali, non possono essere confermate o, comunque, stabilizzate negli anni successivi.

Tale interpretazione è stata accolta anche dalla giurisprudenza contabile che tuttavia ha ribadito che le risorse residue di parte stabile, per effetto del trascinamento all’anno successivo una tantum, diventano parte delle risorse variabili.

Pertanto, le stesse non possono essere destinate al finanziamento di voci del trattamento economico accessorio aventi carattere di stabilità (progressioni orizzontali, retribuzioni di posizione e di risultato delle posizioni organizzative) e non possono essere confermate o stabilizzate anche per gli anni successivi.

 

Si segnala il ns. seminario di studi “Riforma della P.A.: i decreti attuativi” in programma a Firenze l’11 dicembre 2015.

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Marche del. n. 179-15


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