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Lombardia, del. n. 317 – Riqualificazione del personale provinciale


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di procedere all’assunzione di un addetto all’Ufficio Tributi ricorrendo alla mobilità volontaria tra Enti, stante la specificità della figura professionale, non reperibile nei ruoli della Provincia, non competente nella gestione dei tributi locali.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 317/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo l’8 ottobre, hanno ribadito che l’unico ostacolo all’immissione negli organici dell’ente del personale soprannumerario delle province è la totale carenza dei requisiti soggettivi di professionalità richiesti in base alla legge e alla contrattazione collettiva nazionale per ricoprire il posto in organico disponibile.

Pertanto, il requisito da considerare ai fini della mobilità disciplinata dal comma 424, dell’articolo 1 della legge di stabilità del 2015 al fine di verificare le esigenze dell’ente locale è quello della professionalità risultante dalle declaratorie contenute nella descrizione dei profili delle varie categorie contrattuali, a meno che l’ente abbia l’esigenza di ricoprire un particolare posto in organico con un profilo professionale in relazione al quale sia necessaria un’abilitazione o un requisito professionale specifico, indicato dalla legge o dalla contrattazione collettiva.

Negli altri casi, i dipendenti che rientrano in una determinata categoria contrattuale, se non formati in relazione ad una particolare mansione (ad esempio addetto ufficio tributi) dovranno essere riqualificati, così come previsto dal comma 1-bis, dell’articolo 30 del d.lgs. 165/2001.

Si segnala il ns. seminario di studi “Riforma della P.A.: i decreti attuativi” in programma a Firenze l’11 dicembre p.v.

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Lombardia del. n. 317-15

 


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