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Toscana, del. n. 399 – Vincoli assunzionali comuni istituiti a seguito di fusioni


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta del comma 450 della legge di stabilità 2015 che, nell’ottica di incentivare le unioni e le fusioni di comuni, prevede che ai comuni istituiti a seguito di fusioni che abbiano un rapporto della spesa personale sulla spesa corrente inferiore al 30% non si applichino, nei primi 5 anni dalla fusione, i vincoli stabiliti dalla normativa vigente per l’assunzione mediante contratti a tempo determinato, nonché specifici vincoli e limitazioni relativi alle facoltà assunzionali, fermo restando il limite della spesa complessiva per il personale sostenuta dai singoli enti nell’anno precedente la fusione ed i vincoli generali sull’equilibrio dei bilancio.

I magistrati contabili della Toscana, con la deliberazione 399/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 7 ottobre, pur dichiarando inammissibile il quesito posto, stante la chiarezza della norma, hanno evidenziato che tale norma non trova applicazione per i Comuni di nuova istituzione a seguito di fusione, con rapporto tra la spesa di personale e la spesa corrente superiore al 30%.

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Toscana del. n. 399-15

 


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