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Toscana, del. n. 397 – Segretario comunale che non fruisce del c.d. galleggiamento stipendiale


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di riconoscere al segretario comunale i diritti di rogito qualora questi sia preposto ad un ente locale nel quale sono presenti dei dirigenti, non fruendo, però, del c.d. galleggiamento stipendiale di cui all’art. 41, c. 5, del CCNL di categoria.

I magistrati contabili della Toscana, con la deliberazione 397/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 7 ottobre, hanno ribadito che è possibile procedere alla corresponsione dei diritti di rogito al segretario comunale, nella misura indicata dalla legge, solo al ricorrere di due presupposti:

• non esistenza di una posizione dirigenziale presso l’ente in cui il segretario presta servizio

• non possesso, da parte del segretario stesso, della qualifica dirigenziale.

Pertanto, il segretario comunale che presta servizio in un ente locale in cui sono presenti dirigenti non ha diritto alla corresponsione dei diritti di rogito, anche nel caso in cui non fruisca del c.d. galleggiamento stipendiale di cui all’art. 41, comma 5, del CCNL di categoria.

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Toscana del. n. 397-15

 


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